Statuto GIS Sport - organi nazionali

 

CAPO II

ORDINAMENTO

ART. 8 - ORGANI NAZIONALI

 Sono Organi Nazionali:

a. L’Assemblea Nazionale;

b. Il Comitato Esecutivo Nazionale

c. Il Presidente Nazionale;

 

ART. 9 - ASSEMBLEA NAZIONALE

  1. L’Assemblea nazionale è costituita dai soci regolarmente iscritti all’Associazione.
  2. L’Assemblea può essere convocata in sessione ordinaria e straordinaria: essa è sovrana e può deliberare su ogni oggetto all’ordine del giorno.

 

  1. ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea ordinaria dei soci viene convocata almeno una volta all’anno su iniziativa del Presidente del Comitato Esecutivo, per deliberare sui seguenti argomenti:

a)      Approvazione dei programmi culturali. Fissare data e sede dei congressi nazionali, delle altre attività sociali, i temi e le modalità di svolgimento dei congressi, anche sulla base di proposte presentate dal Comitato Esecutivo Nazionale;

b)     Eventuale sospensione del versamento della quota associativa per l’anno sociale in corso;

c)      Approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale;

d)     Modifiche allo Statuto

e)     logo associativo (ratifica delle modifiche approvate dal CEN)

f)       Sostituzione di eventuali membri dimissionari del Comitato Esecutivo Nazionale, ad esclusione del Presidente;

g)      Nomina di eventuali Soci Onorari;

h)     Eventuale scioglimento dell’Associazione;

In riferimento all’art. 8 comma 4 del Regolamento Generale GIS, ogni tre anni l’Assemblea ordinaria è chiamata alla nomina, tra i Soci Ordinari e Fondatori del GIS, del Comitato Esecutivo Nazionale

  1. CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA E DEL CONGRESSO

L’ Assemblea ordinaria è convocata una volta all’anno, generalmente durante il Congresso Nazionale. Sia l’assemblea che il Congresso si terranno previo avviso ai soci tramite i canali informativi in possesso del Gruppo con preavviso di almeno 60 giorni.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e degli argomenti da trattare.

a)      L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti.

b)     L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione, mentre in seconda convocazione l’Assemblea Straordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti in assemblea.

c)      Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto e può essere rappresentato, mediante delega scritta da altro iscritto all’Associazione. Ogni intervenuto potrà avere una sola delega con firma autografa del delegante. La delega, che è valida tanto per la prima che per la seconda convocazione, deve indicare espressamente sia il nome del rappresentante che il nome del rappresentato.

d)     Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti rappresentati, per alzata di mano o appello nominale o per scrutinio segreto. Le votazioni sulle questioni che riguardano le persone sono fatte a scrutinio segreto.

 

ART. 10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

E’ prevista la possibilità di convocare un’Assemblea Straordinaria. Questa può essere indetta su richiesta del ComitatoEsecutivo per fatti gravi od importanti riguardanti l’attività sociale o dietro una richiesta scritta del 30% dei soci.

In particolare l’assemblea straordinaria deve essere convocata per:

                - dimissioni del Presidente

                - dimissioni di più di 2 membri del Comitato Esecutivo

 

Art. 11 - DEL COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE

  1. Il Comitato Esecutivo Nazionale G.I.S. è composto dal Presidente Nazionale e da un minimo di 5 Consiglieri fino ad un massimo di 10 membri eletti dal Congresso/Assemblea Nazionale (incluso il presidente), tra cui deve essere nominato un Segretario.
  2. E’ presieduto dal Presidente nazionale, che lo convoca e ne stabilisce l’ordine del giorno, o in sua vece dal Vice-presidente, dal Segretario o da un altro Consigliere.
  3. Tutti i componenti del Comitato Esecutivo Nazionale durano in carica 3 anni.
  4. Il Presidente non può essere eletto per più di tre mandati consecutivi.
  5. Qualora nel corso di un mandato uno o più membri del Consiglio Direttivo rassegnino le proprie dimissioni il Presidente ha la possibilità di nominare sostituti ad interim fino al termine del regime ordinario. Tale facoltà viene ritenuta valida per non più di 2 membri dimissionari, oltre i 2 membri dimissionari il Presidente, o, nel caso il Presidente figuri tra i dimissionari, il più anziano dei membri del Consiglio Direttivo, indice al più presto un’assemblea straordinaria per poter arrivare alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
  6. Il Comitato Esecutivo Nazionale, oltre a predisporre gli atti necessari al raggiungimento degli scopi associativi di cui all’art. 2 del presente statuto, ha, tra gli altri, il compito di:

a)      Eleggere al suo interno il Presidente Nazionale, il Segretario Nazionale, ed eventuali altre cariche amministrative

b)      Designare i Rappresentanti presso Commissioni, Enti ed Organizzazioni insistenti sul territorio nazionale, che riguardino l’ambito di intervento previsto dagli scopi del presente statuto;

c)       Predisporre e sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli iscritti il bilancio preventivo, includendo uno specifico capitolo per il funzionamento dei gruppi periferici e delle commissioni nazionali ed il rendiconto economico e finanziario;

d)      Determinare l’ammontare annuale della quota associativa

e)      Rifiutare, con deliberazione motivata, l'ammissione dei nuovi soci che non rispettino le condizioni dell'art. 5 del presente statuto;

f)       Predisporre ogni altro atto e regolamento necessari per il funzionamento dell'Associazione.

  1. Ogni consigliere nazionale ha facoltà di far inserire all’ordine del giorno gli argomenti che riterrà opportuni e necessari.
  2. Nel perseguimento degli scopi sociali la Direzione nazionale può avvalersi di consulenti interni od esterni per progetti di particolare interesse e rilevanza che necessitino di particolare competenza ed esperienza.
  3. Le riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale sono valide se presenti almeno la metà più uno dei consiglieri eletti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi, in caso di parità, è dirimente il voto del presidente
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